Il Ministero dell’Istruzione con Nota del 12/03/2021 n. 622 ha fornito una serie di importati chiarimenti in merito alla “didattica a distanza” (DAD) quando nella classe siano presenti alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.
L’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021, come noto, ha previsto la sospensione nelle c.d. «zone rosse» delle attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che, quindi, potranno continuare a svolgersi esclusivamente il modalità DAD, fatta salva “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.
Il Ministero dell’Istruzione con la citata Nota ha chiarito che, qualora ricorrano le condizioni tracciate nel richiamato art. 43, le istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza soltanto agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, ma, al fine di rendere effettivo il principio di inclusione, valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa classe – secondo metodi e strumenti che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità possano continuare a sperimentare un’adeguata relazione, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.
Viene però anche puntualizzato che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, bilanciando le esigenze formative degli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità con le misure di sicurezza a tutela del diritto alla salute, in quanto la esigenze formative degli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità non comportano automaticamente la necessità della didattica in presenza, potendo talora essere compatibili con forme di didattica digitale integrata.
Il Ministero dell’Istruzione con la Nota in commento ribadisce quanto lo stesso aveva già evidenziato, seppur in modo non altrettanto esplicito, con la Nota del 5 novembre 2020 n. 1990, nella quale era previsto che “I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse”.
Avv. Andrea Baglioni (The Thinking Watermill Society)
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