La legislazione a sostengo delle persone con disabilità ha recentemente mosso un nuovo passo in avanti con il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, in Legge 21 maggio 2021, n. 69, nella misura in cui l’art. 34 (rubricato «Misure a tutela delle persone con disabilità») al comma 1 prevede l’istituzione del “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” al fine esplicito di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.
La dotazione finanziaria del “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” per quest’anno sarà pari a 100 milioni di euro, che saranno gestiti dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” stando al comma 2 del citato art. 34 del Decreto Sostegni diventerà effettivamente operativo attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze nonché del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante i quali saranno individuati sia gli interventi sia stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo in vista del finanziamento di specifici progetti.
In sede di conversione è stato specificato che i progetti finanziati con il Fondo in questione dovranno riguardare: (a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione, ivi incluse quelle destinate ad attività ludico-sportive;(b) inclusione lavorativa e sportiva nonché turismo accessibile.
Il Fondo istituto con il Decreto Sostegni va ad aggiungersi al “Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità” ed al “Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”, entrambi istituti dalla Legge n. 145 del 2018 (c.d. legge di Bilancio per il 2019), al “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”, che era stato istituito dalla Legge n. 205 del 2017 (c.d. legge di Bilancio per il 2018), nonché, ancor prima, al “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, la cui istituzione risale alla Legge n. 687 del 1999.
Sempre in tema di legislazione a sostengo delle persone con disabilità e dei loro familiari appare opportuno ricordare che ad inizio anno in forza dell’art. 1, comma 365, della Legge n. 178 del 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) è divenuto operativo il contributo mensile in favore delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 %, contributo il cui ammontare massimo può essere pari a 500 euro netti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Avv. Andrea Baglioni (The Thinking Watermill Society)
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