Il Ministro dell’Economia e delle Finanze con DM del 7 aprile 2021 ha dato attuazione all’art. 29-bis, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) in materia di applicazione dell’aliquota IVA al 4% sugli acquisiti di ausili tecnico-informatici effettuati da persone con disabilità.
L’art. 29-bis del Decreto Semplificazioni quasi un anno faaveva infatti previsto che i verbali delle commissioni mediche integrate debbano riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi agli ausili tecnico-informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità.
In conseguenza di ciò, la citata norma aveva disposto l’aggiornamento, mediante un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’art. 2, comma 2 del DM 14 marzo 1998 (recante « Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap»), prevedendo che le persone con disabilità possano usufruire del beneficio fiscale in questione producendo il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla ASL competente o dalla commissione medica integrata, facendo così venir meno la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza.
Il DM del 7 aprile 2021 dispone pertanto che per poter beneficiare dell’aliquota al 4% sugli acquisti di ausili tecnico-informatici è necessario ma al tempo stesso sufficiente che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente o dalla commissione medica integrata.
Il DM del 7 aprile 2021 aggiunge che qualora il certificato di invalidità non dia atto del collegamento funzionale fra l’ausilio tecnico-informatico e la menomazione permanente, sarà possibile sopperire a tale mancanza esibendo in copia, all’atto dell’acquisto, oltre al certificato di invalidità, una certificazione recante l’attestazione richiesta per l’accesso a tale beneficio fiscale rilasciata dal proprio medico curante.
Avv. Andrea Baglioni (The Thinking Watermill Society)
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