Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n. 6920 del 10 giugno 2021, prendendo spunto dal ricorso presentato dai genitori di un alunno disabile della 1° classe di una scuola primaria contro il PEI redatto per l’anno scolastico 2020/21 nella parte in cui attribuisce al figlio un numero di ore di sostegno ritenuto insufficiente, per la prima volta, ha affrontato la questione dell’interpretazione dell’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2017.
A tal proposito è opportuno rammentare che a norma del citato art. 10 l’individuazione e l’assegnazione delle ore di sostegno debba essere effettuata dal dirigente scolastico “sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica”.
Il TAR Lazio ha osservato come l’interpretazione letterale della citata disposizione sembrerebbe consentire al dirigente scolastico di derogare ex post ed in peius alle misure di sostegno personalizzate individuate dal G.L.O. con il PEI.
Tale interpretazione, tuttavia, ad avviso del TAR Lazio, non può trovare accoglimento, in quanto finirebbe per porsi in contrasto con la Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone disabili (ratificata dal nostro Paese con la Legge n. 18/2009), la quale impone l’adozione degli adattamenti necessari per assicurare alle persone disabili il godimento e l’esercizio, in condizione di uguaglianza con gli altri consociati, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di modo tale che debba essere il “contesto”, inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare agli specifici bisogni dei disabili, e non viceversa.
Il TAR Lazio pertanto ha affermato che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2017 porta a “ritenere ammissibili eventuali modifiche alle misure di sostegno contenute nel PEI, sia proposte dagli organi territoriali dotati di poteri consultivi sia apportate dal dirigente scolastico al termine delle sue valutazioni discrezionali sulla struttura e sugli strumenti dell’istituto scolastico, solo se in bonam partem, in quanto incidenti in melius sulla sfera giuridica degli alunni disabili, promuovendo un’armonizzazione delle misure di sostegno disposte dai diversi G.L.O., al livello scolastico e/o territoriale, al fine di rendere effettivo il principio di uguaglianza scolpito dall’art. 3 della Costituzione”.
L’interpretazione individuata dal TAR Lazio con la sentenza in esame consente di salvaguardare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di PEI, in quanto, da un lato, garantisce il rispetto della personalizzazione delle misure di inclusione scolastica, continuando a far assurgere il PEI a nucleo indefettibile di tutele che devono in ogni caso essere riconosciute allo studente disabile, e, dall’altro, permette di uniformare dette garanzie al livello scolastico e territoriale mediante il loro livellamento verso l’alto.
Avv. Andrea Baglioni (The Thinking Watermill Society)
0 commenti