Strumenti compensativi per persone con DSA nella prova di teoria dell’esame per la patente di guida.

Written by Admin

On 22 Luglio 2021

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con DM del 1° giugno 2021 ha
introdotto la possibilità per le persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di avvalersi
di strumenti compensativi in occasione della prova teorica per il conseguimento sia della patente
di guida sia del certificato di abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del
conducente (Cqc) per gli usi professionali.
Il DM in particolare prevede che la Direzione Generale per la Motorizzazione dovrà organizzare –
utilizzando un sistema informatizzato – la prova di controllo delle cognizioni teoriche per candidati
con certificazione di diagnosi DSA, per quanto riguarda la patente di guida, facendo in modo che il
candidato possa disporre (i) di 40 minuti, invece di 30 minuti e (ii) dell’ausilio del file audio dei quiz
che gli sono sottoposti, mentre, per quanto riguarda il certificato di abilitazione professionale di
tipo Cqc per gli usi professionali, facendo in modo che il candidato possa disporre (i) di 110 minuti
per l’esame relativo tanto alla parte comune quanto a quella specialistica del programma di
qualificazione iniziale, invece di 90 minuti, (ii) di 60 minuti per l’esame relativo alla sola parte
comune del programma di qualificazione iniziale, invece di 50, (iii) di 50 minuti per l’esame relativo
alla sola parte specialistica del programma di qualificazione iniziale, invece di 40 e (iv) dell’ausilio
del file audio dei quiz che gli sono sottoposti.
Fino alla messa a disposizione del file audio, il citato strumento compensativo viene sostituito da
un esame orale, autorizzato dalla Motorizzazione, su richiesta del candidato con certificazione di
diagnosi DSA, in cui un funzionario autorizzato leggerà la scheda dei quiz.
Il DM in questione infine prevede che, al fine di fruire degli strumenti compensativi per la prova
teorica, in sede di visita volta alla verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 119
del Codice della Strada, il candidato potrà presentare il certificato rilasciato dal Servizio Sanitario
Nazionale attestante la diagnosi di DSA.
La Commissione Medico Locale di cui all’articolo 119 del Codice della Strada, acquisito il certificato
di DSA, dovrà inserire nell’apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione
Generale per la Motorizzazione indicazione della esibizione della citata certificazione prima di
concludere le operazioni per l’emissione del certificato medico.
 
Avv. Andrea Baglioni (The Thinking Watermill Society)

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