Il Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite “Risposta scritta pubblicata giovedì 29 aprile 2021 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-05839” ha chiarito che il c.d. Superbonus di cui all’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, in caso di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, è fruibile anche se nell’edificio in cui saranno realizzati gli interventi in questione non sono presenti disabili né over-65.
Con la citata risposta il MEF ha replicato alla “Interrogazione a risposta in commissione 5-05839” del 24 aprile 2021 mediante la quale alcuni Deputati avevano sollevato una serie di dubbi interpretativi riguardanti l’art. 1, comma 66, lett. d), della Legge di Bilancio 2021, in forza del quale è stata introdotta la possibilità di usufruire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del c.d. Superbonus anche per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento cosiddetto «trainante».
Nello specifico il MEF ha affermato che, stando alla Guida «Superbonus 110 per cento» dell’Agenzia delle Entrate, per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche volti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione ai disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l’opzione per un contributo sotto forma o di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori (c.d. sconto in fattura) o di cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione.
Il MEF ha inoltre aggiunto che, come evidenziato con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 1, lett. e), del TUIR spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’edificio oggetto degli interventi.
La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche richieste dalla normativa applicabile, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’edificio di persone disabili.
Secondo la risposta fornita dal MEF ai Deputati interroganti il medesimo principio risulterebbe applicabile alla fattispecie del c.d. Superbonus, stante l’esplicito richiamo nell’art. 119, comma 2, del Decreto-legge n. 34 del 2020, agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), del TUIR.
Avv. Andrea Baglioni (The Thinking Watermill Society)
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