Docenti non specializzati che hanno alunni con disabilità in classe: in arrivo 25 ore di formazione.

Written by Admin

On 28 Settembre 2021

Il Ministero dell’Istruzione mediante il DM del 21giugno 2021 ha dato concreta attuazione all’art. 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) in materia di formazione a favore dei docenti aventi alunni con disabilità in classe non specializzati nell’insegnamento a studenti con bisogni educativi speciali.
La citata disposizione della Legge di Bilancio 2021, al fine accrescere l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso, ha previsto la realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità, rinviando un successivo DM da adottare a cura del Ministero dell’Istruzione per quanto concerne l’individuazione dei criteri di riparto, delle condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, della determinazione delle unità formative, dei criteri e delle modalità di monitoraggio delle attività  formative.
Per finanziare gli interventi di formazione in questione la citata disposizione della Legge di Bilancio 2021 ha disposto un incremento di 10 milioni di euro per l’anno 2021 del fondo per l’attuazione del “Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107.
Il DM in sintesi prevede le modalità mediante le quali nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 dovrà farsi luogo a corsi di formazione obbligatoria per il personale docente privo di titolo di specializzazione assegnato a classi in cui sono presenti alunni disabili. 
Più in particolari all’art. 1 viene stabilito che gli interventi formativi saranno articolati in unità
formative, con un impegno complessivo di 25 ore, che potranno essere sviluppati in (a) formazione in presenza e/o a distanza, (b) sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, (c) lavoro in rete, (d) approfondimento personale e collegiale, (e) documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, (f) progettazione.
All’art. 2 del DM viene specificato che la partecipazione alle attività formative dei docenti impegnati in classi con alunni disabili non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno è obbligatoria e non prevede esonero dal servizio.
L’art. 4 del DM dispone l’istituzione presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione di un Comitato tecnico scientifico nazionale per monitorare la qualità dei percorsi di formazione in raccordo con gli Uffici scolastici regionali, presso i quali a tal fine sono costituiti appositi Comitati tecnico scientifico regionali.


Avv. Andrea Baglioni (The Thinking Watermill Society)

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