ENAC: posti a sedere per passeggeri disabili o con mobilità ridotta vicino agli accompagnatori senza costi aggiuntivi

Written by Admin

On 13 Ottobre 2021

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) con provvedimento d’urgenza del Direttore Generale del 16 luglio 2021 ha adottato il “Regolamento tecnico per l’assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 – 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino a genitori e/o accompagnatori”.

L’ENAC è giunta ad adottare la disciplina regolamentare in esame in quanto dall’istruttoria condotta dal Gruppo di lavoro costituito dal Direttore Generale con nota n. 70782 del 23 giugno 2021 sarebbero emerse anomalie nella procedura di assegnazione dei posti ai passeggeri disabili da parte di alcune compagnie aree low cost.

A tal proposito è opportuno ricordare che stando all’Allegato 2 del Regolamento CE n. 1107/2006 – avente ad oggetto i diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta nel trasporto – “qualora una persona con disabilità o una persona con mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta”.

Il Regolamento ENAC all’art. 1 prevede quindi che tutte le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire, sin dalla fase di prenotazione/acquisto del biglietto aereo, ai passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta, che siano assistite da un accompagnatore, l’assegnazione di posti vicini all’accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo, e, laddove ciò non fosse possibile, i predetti passeggeri devono poter sedere nella medesima fila di sedili ovvero a non più di una fila di sedili di distanza dall’accompagnatore.

L’art. 2 del Regolamento ENAC riconosce inoltre ai passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta il diritto al rimborso delle somme versate alle compagnie aeree, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto per l’assegnazione di posti vicini all’accompagnatore, per i viaggi effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (fissata nel 10° giorno successivo alla pubblicazione nel sito ufficiale dell’ENAC).

Viene infine previsto all’art. 4 del Regolamento ENAC che, in caso di violazione di tali disposizioni regolamentari da parte delle compagnie aree, l’ENAC potrà procedere nei confronti di quest’ultime con l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori da 10.000,00 Euro fino a 50.000,00 Euro ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 27 gennaio 2006 n. 69 disciplinante la precedenza ed assistenza da riservare alle persone con mobilità ridotta.

Avv. Andrea Baglioni (The Thinking Watermill Society)

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