Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III-bis, con sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 ha accolto il ricorso presentato da una serie di associazione di categoria contro il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 182 del 29 dicembre 2020, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante il quale erano stati adottati (i) il modello nazionale di piano educativo individualizzato (PEI), (ii) le correlate linee guida e (iii) le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, disponendo l’annullamento del citato Decreto Interministeriale.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui le norme delegate debbano rispettare i principi di delega e non possano eccederli, il TAR Lazio ha infatti ritenuto illegittimo il Decreto Interministeriale n. 182/2020, in quanto la delega di cui al D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 (recante «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità») non poteva essere attuata con un semplice Decreto Interministeriale, ma doveva essere effettuata mediane un Regolamento.
Nella sentenza in commento il TAR Lazio ha inoltre disposto l’annullamento dei relativi allegati al Decreto Interministeriale n. 182/2020 (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1), affermando, in particolare, che le Linee Guida risultano a loro volta illegittime in quanto il divieto di partecipazione al GLO di più di un professionista segnalato o retribuito dalle famiglie e il possibile esonero dallo studio di una disciplina o la possibile riduzione di orario per gli studenti con disabilità delle scuole superiori con PEI differenziato determinano una ingiustificata compressione del diritto allo studio e delle pari opportunità degli studenti con disabilità.
Subito dopo la pubblicazione della sentenza in esame, al fine di superare il disorientamento dovuto all’annullamento del Decreto Interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati, il Ministero dell’Istruzione con Nota n. 2044 del 17 settembre 2021, dopo aver sottolineato “l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e didattica“ e l’“assoluta preminenza del diritto allo studio”, ha chiarito che “Le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione”.
Le norme sui PEI contenute nell’art. 7 del D. Lgs. n. 66/2017, secondo cui il PEI – elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) – deve essere redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, deve essere redatto a partire dalla scuola dell’infanzia per poi essere aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, deve essere sottoposto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni, restano infatti in vigore, pertanto, come chiarito dalla citata Nota n. 2044/2021, ad esse le scuole di ogni ordine e grado dovranno continuare ad attenersi nella predisposizione dei PEI.
Avv. Andrea Baglioni (The Thinking Watermill Society)
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